LIBRO III - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici
Art. 1117
Parti comuni dell'edificio (1)
I. Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013. L'articolo sostituito disponeva:
"Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio)
I. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."
Condominio - Regolamento - Regolamento di natura contrattuale - Divieto di adibire gli alloggi ad attività di impresa e ad uso diverso da quello di abitazione - Attività di bed & breakfast - Compatibilità
L'attività cd. di bed & breakfast, indipendentemente dalla sua qualificazione come impresa commerciale, è compatibile con la destinazione abitativa di un immobile e non può, pertanto, ritenersi preclusa dalla disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, che faccia divieto ai condomini di destinare gli alloggi ad attività di impresa e ad uso diverso da quello di abitazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Verona 22 aprile 2015
Comunione e condominio - Azione di un condomino per l'accertamento della natura condominiale di un bene - Litisconsorzio degli altri condomini - Necessità - Esclusione - Limiti.
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili 13 novembre 2013
Omessa manutenzione parti comuni – Cedimenti e lesioni – Diritto soggettivo del singolo condomino a vivere in un ambiente salubre ed integro, sub specie del focolare domestico, ricomprensivo delle res comuni – Lesione – Configurabilità – Copertura costituzionale nell’art. 32 Cost. – Configurabilità – Danno da mancato e pieno godimento dell’abitazione – Configurabilità.
Onere della prova – Danno non patrimoniale – Danno/conseguenza – Cedimenti e lesioni – Idoneità ad alimentare il timore di un apprezzabile pericolo per la salute – Fatto notorio.
Per quanto concerne l’ipotesi di cedimenti e lesioni, riconducibili all’attività edilizia del proprietario dell’immobile finitimo, deve ritenersi leso il diritto soggettivo a vivere in un ambiente salubre ed integro, da intendersi come esteso al focolare domestico e che trova indiretta copertura costituzionale all’art. 32 Cost. e ciò in quanto pur non potendosi parlare di danno biologico inteso nella comune accezione di lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale; dall’altro, è innegabile il riconoscimento di un danno da mancato e pieno godimento dell’abitazione, i fenomeni fessurativi de quibus essendo destinati, in applicazione di una massima di esperienza di difficile smentita, ad incidere negativamente sulle condizioni di esistenza e di abitazione degli attori e quindi su valori costituzionalmente garantiti e protetti. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Sotto il profilo probatorio e in applicazione del principio consacrato dalle Sezioni Unite per cui il danno non patrimoniale è sempre un danno - conseguenza, costituisce fatto notorio (e che, pertanto, non necessita di specifici riscontri probatori) che cedimenti e lesioni sono idonei ad alimentare il timore di un apprezzabile pericolo per la salute di coloro che siano costretti ad abitare in ambienti di tal fatta. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata) Tribunale Brindisi 26 marzo 2013
Divisione - Divisione di immobile - Concetto di comoda divisibilità - Facoltà dei condividenti di goderle liberamente ed autonomamente - Conservazione della destinazione del bene - Deprezzamento delle singole quote in modo considerevole.
Divisione - Divisione di immobile - Concetto di comoda divisibilità - Consistenza originaria del bene comune - Rilevanza.
Consulenza tecnica d'ufficio - Osservazioni critiche formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale - Divieto - Violazione del diritto del contraddittorio e del diritto alla difesa.
Affinchè un immobile possa ritenersi comodamente divisibile, è indispensabile, dal punto di vista strutturale, che sia possibile frazionarlo suddividendolo in quote che, oltre a potersi determinare in modo non eccessivamente oneroso dal punto di vista tecnico, siano idonee a consentire, per i condividenti, di goderne liberamente ed autonomamente; inoltre, è parimenti imprescindibile, stavolta dal punto di vista economico-funzionale, che l’originaria destinazione del bene, per come normalmente utilizzato, non venga incisa dalla divisione né che, per effetto di essa, le singole quote, se paragonate al valore dell’intero, vengano deprezzate in modo considerevole. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)
Il criterio della comodità d’uso previsto l’art. 1119 c.c. quale parametro per accertare la divisibilità o meno delle parti comuni, impone di prendere in considerazione, innanzitutto, la consistenza originaria del bene comune, sia dal punto di vista funzionale – da privilegiare rispetto quello meramente materiale – sia dal punto di vista delle utilità che, per effetto della divisione, ciascun singolo condomino ricaverebbe, paragonandole a quelle che, al contrario, ciascuno poteva ricavare dalle stesse prima della divisione. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)
E’ precluso alle parti formulare osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, stante la funzione di tale atto di illustrare le difese già formulate, che non consente, pertanto, di introdurre per la prima volta con esso nuovi temi di indagine e discussione, poiché tanto avverrebbe in violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, per cui legittimante il giudice, se proposte, può ignorarle tamquam non esset, senza incorrere in errori. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata) Appello Napoli 17 luglio 2012
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Terrazze, lastrici solari, logge - Balconi aggettanti - Comunione - Esclusione - Fondamento - Limiti - Rivestimenti ed elementi decorativi - Condizioni - Fattispecie relativa a fioriere poste all'esterno delle ringhiere con funzione di parapetto.
In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto appartenenti al condominio, con le dovute conseguenze sulla ripartizione delle relative spese, alcune fioriere in cemento armato poste all'esterno delle ringhiere delimitanti i balconi con funzione di parapetto, senza che le stesse rivelassero un qualche pregio artistico, né costituissero parte integrante della struttura dello stabile). Cassazione civile, sez. II 30 aprile 2012
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Indennizzo - Indennità di sopraelevazione - Realizzazione di nuovo piano o nuova fabbrica - Necessità - Esclusione - Opere consistenti nell'aumento delle superfici e dei volumi - Sufficienza - Determinazione - Incremento del diritto di comproprietà sulle parti comuni - Principio di proporzionalità - Applicabilità.
L'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 cod. civ. non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Tale indennità trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi dell'art. 1127 quarto comma cod. civ.. Cassazione Sez. Un. Civili 30 luglio 2007
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) - Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Cassazione Sez. Un. Civili 31 gennaio 2006
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari - Mancata manutenzione del lastrico solare - Danni derivati a terzi - Ripartizione fra tutti i condomini, quali inadempienti all'obbligo di conservazione, secondo le proporzioni fissate dall'art. 1126 cod.civ. - Necessità.
Poiché il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo. Cassazione Sez. Un. Civili 29 aprile 1997