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Codice-Civile

Art.1118                    Indice                    Art.1120

LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici


Art. 1119
Indivisibilità


I. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (1).

_______________
(1) L'art. 4 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha aggiunto le parole «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio» . La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013. L'articolo modificato disponeva:
"Art. 1119 (Indivisibilità)
I. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino."



Divisione - Divisione di immobile - Concetto di comoda divisibilità - Facoltà dei condividenti di goderle liberamente ed autonomamente - Conservazione della destinazione del bene - Deprezzamento delle singole quote in modo considerevole.

Divisione - Divisione di immobile - Concetto di comoda divisibilità - Consistenza originaria del bene comune - Rilevanza.

Consulenza tecnica d'ufficio - Osservazioni critiche formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale - Divieto - Violazione del diritto del contraddittorio e del diritto alla difesa.
Affinchè un immobile possa ritenersi comodamente divisibile, è indispensabile, dal punto di vista strutturale, che sia possibile frazionarlo suddividendolo in quote che, oltre a potersi determinare in modo non eccessivamente oneroso dal punto di vista tecnico, siano idonee a consentire, per i condividenti, di goderne liberamente ed autonomamente; inoltre, è parimenti imprescindibile, stavolta dal punto di vista economico-funzionale, che l’originaria destinazione del bene, per come normalmente utilizzato, non venga incisa dalla divisione né che, per effetto di essa, le singole quote, se paragonate al valore dell’intero, vengano deprezzate in modo considerevole.

Il criterio della comodità d’uso previsto l’art. 1119 c.c. quale parametro per accertare la divisibilità o meno delle parti comuni, impone di prendere in considerazione, innanzitutto, la consistenza originaria del bene comune, sia dal punto di vista funzionale – da privilegiare rispetto quello meramente materiale – sia dal punto di vista delle utilità che, per effetto della divisione, ciascun singolo condomino ricaverebbe, paragonandole a quelle che, al contrario, ciascuno poteva ricavare dalle stesse prima della divisione.

E’ precluso alle parti formulare osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, stante la funzione di tale atto di illustrare le difese già formulate, che non consente, pertanto, di introdurre per la prima volta con esso nuovi temi di indagine e discussione, poiché tanto avverrebbe in violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, per cui legittimante il giudice, se proposte, può ignorarle tamquam non esset, senza incorrere in errori. Appello Napoli 17 luglio 2012



Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) - Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Cassazione Sez. Un. Civili 31 gennaio 2006

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