LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici
Art. 1123
Ripartizione delle spese
I. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
II. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
III. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Esecuzione speciale di cui al R.D. 639/1910 - Titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti dell'amministrazione del condominio - Notifica dell'ingiunzione al singolo condomino - Necessità
Come nell’esecuzione ordinaria il titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore pro-tempore, per essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino, deve essere necessariamente notificato unitamente al precetto al medesimo condomino contro il quale si intende agire, così nell’esecuzione speciale di cui al R.D. 639/1910 al singolo condomino deve essere notificata l’ingiunzione di cui all’art. 2 del citato regio decreto prima di poter procedere al pignoramento e ciò a prescindere dalla natura solidale o parziaria dell’obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio idrico integrato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 27 aprile 2016
Condominio - Spese ordinarie o di manutenzione e conservazione delle parti comuni e per la prestazione di servizi comuni - Natura parziaria e non solidale dell'obbligazione - Coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 63 disp. att. c.c. - Necessità - Natura sussidiaria del patrimonio del singolo condomino non moroso - Conseguenze - Obbligo dell'amministratore di fornire i dati relativi ai millesimi di proprietà ed i nominativi dei condomini morosi - Violazione - Conseguenze
La natura parziaria dell'obbligazione contratta dal condominio, riconducibile all'ipotesi di morosità dello stesso per le spese cosiddette ordinarie, ovvero quelle di manutenzione e conservazione delle parti comuni e per la prestazione di servizi comuni, deve essere coordinata con le nuove disposizioni contenute nell'articolo 63 disp. att. c.c. il quale prevede che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” in forza della quale l'escussione del patrimonio del singolo condomino non moroso diventa sussisidiaria, eventuale e successiva a quella del patrimonio del condomino moroso. Ne consegue che deve essere dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e del successivo pignoramento effettuati per l'intero credito nei confronti di tutti i condomini ed è altresì illegittima la mancata corretta suddivisione del credito totale in relazione alla quota di effettiva spettanza di ciascun condomino, non potendo in tal modo l'ingiunzione raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di far conoscere con certezza la quantificazione effettiva del credito nonché quello di assegnare al debitore un termine per adempiere e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva.
Colui che sia creditore nei confronti del condominio, ottenuto il titolo per procedere nei confronti dello stesso, dopo aver notificato dovrà attendere che l'amministratore fornisca i dati necessari per procedere con le modalità previste dall'articolo 63 disp. att. c.c. e di fronte all'eventuale inadempimento dell'amministratore, potrà agire giudizialmente per l'ottenimento dei dati richiesti. Soltanto dopo aver ottenuto il nominativo e i dati relativi ai condomini morosi, il creditore potrà notificare il titolo e l'atto di precetto ma ciò solo quando abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni esperibili nei confronti dei condomini che siano effettivamente morosi. In altri termini, per poter legittimamente richiedere il pagamento (pro quota) al condomino in regola con i pagamenti, il creditore dovrà preventivamente intraprendere tutte le procedure, anche esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi), in danno del condomino moroso nonché seguirle con la dovuta diligenza e buona fede. Il creditore, quindi, prima di aggredire il patrimonio del condomino in regola con i pagamenti, dovrà dare la rigorosa prova di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito nei confronti del condomino moroso poiché in mancanza di quest'ultimo avrebbe ragione di opporsi all'esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 27 aprile 2016
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrico solare di uso esclusivo - Obbligo di manutenzione - Titolarità - Ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ.
Poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo); la relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (cfr. Cass. 15.7.2002, n. 10233; Cass. 11.9.1998, n. 9009). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. II 24 marzo 2016
Comunione e condominio - Regolamento di condominio - Infrazioni - Sanzione non pecuniaria - Previsione - Nullità.
Per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, rimozione dell’autovettura). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II 16 gennaio 2014
Condominio – Recupero delle spese condominiali – Legittimazione passiva del condomino apparente – Esclusione.
In tema di ripartizione delle spese condominiali è passivamente legittimato rispetto all’azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato nei rapporti con i terzi come condomino senza esserlo e, dunque, non anche chi possa apparire tale. Difettano, infatti, nei rapporti tra il condominio, che è un ente di gestione, e i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente all’esigenza di tutela dei terzi in buona fede. In secondo luogo, il collegamento della legittimazione passiva all’effettiva titolarità della proprietà è funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 21 novembre 2012
Condominio – Obbligazioni – Obbligazioni solidali – Obbligazioni extracontrattuali – Responsabilità del condomino – Limite della quota millesimale – Esclusione.
Condominio – Ripartizione pro quota delle spese – Obbligazioni contrattuali.
Condominio – Ripartizione pro quota delle spese – Spese di CTU.
Il condomino risponde in via solidale delle obbligazioni extracontrattuali del condominio, il cui fondamento legale è da rinvenirsi nell’art. 2055 cod. civ., e non nei soli limiti della propria partecipazione millesimale. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)
Il principio della responsabilità parziaria “pro quota” rinvenibile nell’art. 1123 cod. civ. è applicabile alle sole obbligazioni contrattuali. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)
Le spese liquidate dal Giudice al Consulente Tecnico di Ufficio sono in via solidale a carico di ciascun condomino. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 02 marzo 2012
Condominio - Obbligazioni gravanti sul condominio - Solidarietà dei singoli condomini - Esclusione - Obbligazione pro quota - Eccezione di parzialità - Onere della prova del condomino - Individuazione della quota di pertinenza del singolo condomino.
Non sussistendo la solidarietà passiva rispetto alle obbligazioni gravanti sul condominio, i singoli condomini sono tenuti pro quota, ma l’eccezione di parziarietà va accolta allorché il condomino abbia assolto all’onere, sullo stesso incombente in base al principio cd. di vicinanza della prova, di individuare la quota di sua pertinenza del debito complessivo. (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)Tribunale Napoli 07 aprile 2011
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Indennizzo - Indennità di sopraelevazione - Realizzazione di nuovo piano o nuova fabbrica - Necessità - Esclusione - Opere consistenti nell'aumento delle superfici e dei volumi - Sufficienza - Determinazione - Incremento del diritto di comproprietà sulle parti comuni - Principio di proporzionalità - Applicabilità.
L'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 cod. civ. non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Tale indennità trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi dell'art. 1127 quarto comma cod. civ.. Cassazione Sez. Un. Civili 30 luglio 2007