1131 - Gestioni Passaro

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Codice-Civile

Art.1130bis                  Indice                   Art.1132

LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici


Art. 1131
Rappresentanza

I. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 (1) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
II. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
III. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
IV. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

_______________
(1) L'art. 12 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha sostituito le parole: «dall'articolo precedente» con le seguenti: «dall'articolo 1130». La modifica entra in vigore il 18 giugno 2013.



Condominio – Attività professionale – Condomino – Legittimazione ad agire – Solidarietà attiva – Esclusione.
Nell’ipotesi di attività giudiziale e stragiudiziale svolta da un professionista in favore di un condominio, il singolo condomino difetta di legittimazione ad agire in ordine alla possibilità di far valere pretese facenti capo esclusivamente agli altri condomini, essendo, al contrario, legittimato ad agire nei confronti del contraente per far valere pro-quota esclusivamente i propri diritti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 22 giugno 2011


Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) - Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Cassazione Sez. Un. Civili 31 gennaio 2006

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