61 - Gestioni Passaro

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Disp-Att

Art. 60 disp. att. cod. civ.                   Indice                   Art. 62 disp. att. cod. civ.

CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III


Art. 61


I. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
II. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

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