71-ter - Gestioni Passaro

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Disp-Att

Art. 71-bis disp. att. cod. civ.                   Indice                   Art. 71-quater disp. att. cod. civ.

Art. 71-ter

I. Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore e' tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. (1)
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(1) Articolo inserito dall'art. 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.


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