LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici
Art. 1126
Lastrici solari di uso esclusivo
I. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Lastrico solare in uso esclusivo – Danni da infiltrazioni da acqua all’immobile sottostante – Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo – Natura – Concorso del condominio – Fondamento – Criteri di riparto
In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c., il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Cassazione Sez. Un. Civili 10 maggio 2016
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrico solare di uso esclusivo - Obbligo di manutenzione - Titolarità - Ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ.
Poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo); la relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (cfr. Cass. 15.7.2002, n. 10233; Cass. 11.9.1998, n. 9009). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. II 24 marzo 2016
Danno cagionato a terzi dal lastrico condominiale di uso esclusivo – Criterio di riparto stabilito dall’art. 1126 c.c. – Criterio della imputazione per colpa aquiliana – Contrasto – Rimessione alle SS.UU.
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa al danno cagionato a terzi dal lastrico condominiale di uso esclusivo, in particolare la questione se debba applicarsi il criterio di riparto stabilito dall’art. 1126 cod. civ. per le spese di riparazione del terrazzo oppure il criterio dell’imputazione per colpa aquiliana. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. II 13 giugno 2014
Lastrico condominiale – Di uso esclusivo – Danno che sia causato dal lastrico – Imputazione – Criteri (art. 1126 c.c.)
Va rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la quaestio juris in tema di danno cagionato a terzi dal lastrico condominiale di uso esclusivo, in particolare la questione di massima se debba applicarsi il criterio di riparto stabilito dall’art. 1126 cod. civ. per le spese di riparazione del terrazzo oppure il criterio dell’imputazione per colpa aquiliana. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. II 13 giugno 2014
Condominio di edifici – Danni causati da insufficiente manutenzione di terrazza in uso esclusivo – Responsabilità concorrente del titolare dell’uso esclusivo e del condominio – Responsabilità concorrente dell’impresa appaltatrice delle opere di manutenzione e del direttore dei lavori
In caso di infiltrazioni causate da carente impermeabilizzazione della pavimentazione di una terrazza di uso esclusivo di un condomino, concorrono la responsabilità per omessa custodia sia del titolare dell’uso esclusivo, sia del condominio, in ragione della funzione di copertura dell’edificio che la terrazza svolge.
Trovano inoltre applicazione l’art.1669 c.c. il quale, pur se evoca una forma di responsabilità extracontrattuale, presuppone espressamente come legittimati attivi i committenti e i loro aventi causa – nel caso, i proprietari danneggiati, che si identificano pur sempre giuridicamente con il condominio committente – e, per tutti i soggetti responsabili, la regola della solidarietà ex art.2055 c.c.. Quindi si giustifica l’estensione automatica della domanda degli attori anche nei confronti del direttore dei lavori, chiamato in causa da parte del condominio convenuto.
Anche il direttore dei lavori, infatti, al pari dell’impresa appaltatrice, quando con il suo sapere scientifico è coinvolto in un’opera dalla quale nel tempo possono derivare danni a terzi, deve svolgere l’incarico non solo per adempiere correttamente la propria obbligazione contrattuale ma anche preoccuparsi che dall’opera non abbiano a verificarsi in futuro danni a terzi.
La responsabilità dell’impresa appaltatrice e del professionista può essere fissata in parti uguali ex art.2055, II comma, c.c.; tra il condominio ed il titolare dell’uso esclusivo della terrazza va invece applicata la proporzione ex art.1126 c.c.. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata) Tribunale Taranto 04 aprile 2014
Separazione giudiziale dei coniugi – Coesistenza di addebito e risarcimento del danno – Quantificazione del danno – Liquidazione equitativa
In caso di separazione tra coniugi possono coesistere la pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti e le finalità differenti. Il comportamento doloso o colposo del coniuge che incide su beni essenziali della vita produce un danno ingiusto ex art. 2 Cost., art. 2043 c.c. e 2059 c.c. (nella specie consistente in un peggioramento delle condizioni di vita caratterizzate da incertezza precarietà e sofferenza, aggravate dalla presenza di due figli minori conviventi e dallo stato di disoccupazione ed una lesione del diritto fondamentale all’onore ed al decoro) e dà diritto al risarcimento, la cui domanda può essere proposta anche nel giudizio di separazione e che, in mancanza di parametri oggettivi cui ancorare la determinazione del quantum del risarcimento del danno non patrimoniale (complessivamente inteso, sebbene derivante da plurime condotte illecite), va liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c.. (Maria Marta Cristoni) (riproduzione riservata) Tribunale Cremona 27 marzo 2014
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari - Mancata manutenzione del lastrico solare - Danni derivati a terzi - Ripartizione fra tutti i condomini, quali inadempienti all'obbligo di conservazione, secondo le proporzioni fissate dall'art. 1126 cod.civ. - Necessità.
Poiché il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo. Cassazione Sez. Un. Civili 29 aprile 1997