1127 - Gestioni Passaro

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Codice-Civile

Art.1126                   Indice                   Art.1128

LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici

Art. 1127
Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio


I. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
II. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
III. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
IV. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.



Comunione e condominio - "Altana" - Qualificazione giuridica - Fabbrica in sopraelevazione - Esclusione - Valutazione ex art. 1102 cod. civ. - Necessità.
L'altana (loggetta sopratetto tipica degli edifici veneziani), non integra sopraelevazione agli effetti dell’art. 1127 cod. civ. e deve essere qualificata come forma d’uso del tetto, da valutare ai sensi dell’art. 1102 cod. civ.. Cassazione civile, sez. II 28 febbraio 2013


Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - Indennizzo - Indennità di sopraelevazione - Realizzazione di nuovo piano o nuova fabbrica - Necessità - Esclusione - Opere consistenti nell'aumento delle superfici e dei volumi - Sufficienza - Determinazione - Incremento del diritto di comproprietà sulle parti comuni - Principio di proporzionalità - Applicabilità.
L'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 cod. civ. non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato. Tale indennità trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi dell'art. 1127 quarto comma cod. civ.. Cassazione Sez. Un. Civili 30 luglio 2007

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