LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici
Art. 1135
Attribuzioni dell'assemblea dei condomini (1)
I. Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4)alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. (1)
II. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
III. L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato. (2)
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(1) Articolo modificato dall'art. 13, l. 11 dicembre 2012, n. 220. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013. Il testo precedente recitava: «I. Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione; 2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. II. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea».
(2) L'art. 1, comma 9, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 9, ha aggiunto il periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti».
Lastrico solare in uso esclusivo – Danni da infiltrazioni da acqua all’immobile sottostante – Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo – Natura – Concorso del condominio – Fondamento – Criteri di riparto
In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c., il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Cassazione Sez. Un. Civili 10 maggio 2016
Condominio – Alienazione in proprietà esclusiva – Delibera di quantificazione successiva – Responsabilità del venditore per i debiti condominiali – Sussistenza.
Condominio – Rendicontazione e ripartizioni di costi – Approvazione dell’assemblea condominiale – Definitività.
In caso di alienazione del bene in proprietà esclusiva, il venditore risponderà dei debiti condominiali derivanti da attività gestoria espletata in costanza di tale titolarità dominicale, se la delibera assembleare che ne opera quantificazione e ripartizione interviene in una fase cronologicamente successiva al momento in cui il servizio comune ovvero l’intervento comune viene, rispettivamente, usufruito o realizzzato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Dal combinato disposto degli artt. 1130 ult. comma, 1135 n. 3 e 1137 ult. comma, discende che, ove il rendiconto e la ripartizione delle spese predisposti dall'amministratore siano stati validamente approvati dall'assemblea, organo deliberativo del condominio, essi divengono operativi qualora non siano stati impugnati dal condomino dissenziente, il quale può contestare il conto per errore o per altri motivi, solo perseguendo l'annullamento della delibera di approvazione, che dovrà impugnare entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 1137 c.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 25 luglio 2011
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) - Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Cassazione Sez. Un. Civili 31 gennaio 2006