LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici
Art. 1136
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni (1)
I. L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
II. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.
III. Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
IV. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
V. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
VI. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
VII. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.
(1) Articolo sostituito dall'art. 14 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013. L'articolo sostituito disponeva:
"Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
I. L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
II. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
III. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
IV. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
V. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
VI. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
VII. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. "
Deliberazione di assemblea condominiale – Domanda giudiziale di annullamento per mancata convocazione – Emendatio libelli e annullamento per intempestività – Consentita – Nuova assemblea con medesimo ordine del giorno della precedente non celebrata – Nuovo e tempestivo avviso di convocazione – Necessità
Proposta la domanda di annullamento della deliberazione di assemblea condominiale per mancata convocazione, l’attore può emendarla, a fronte della produzione in giudizio dell’avviso di convocazione, protestando l’intempestività della convocazione stessa, poiché la prima e la seconda doglianza hanno il medesimo tema d’indagine, costituito dalla contestazione della regolare costituzione dell’assemblea.
Qualora non venga celebrata un’assemblea in prima e in seconda convocazione e si decida di riaggiornarla col medesimo ordine del giorno, l’amministratore è comunque tenuto a riconvocare tempestivamente i condomini, sotto pena di annullabilità della deliberazione, non essendo prevista dalla legge una convocazione successiva alla seconda e dovendosi considerare la stessa alla stregua di una nuova assemblea che, di conseguenza, non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati. (Antonino Di Somma) (riproduzione riservata) Appello Napoli 04 marzo 2016
Condominio negli edifici - Delibera dell'assemblea dei condomini - Verbale - Validità - Presupposti - Indicazione dei nomi dei condomini assenti enti e di quelli dissenzienti - Necessità - Nullità.
Sono affette da nullità le delibere dell'assemblea dei condomini risultanti da verbale che non consenta la identificazione dei voti favorevoli e di quelli contrari. Ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono, infatti, essere individuati e riprodotti nel relativo verbale i nomi dei condomini assenzienti e dei dissenzienti nonché i valori delle rispettive quote millesimali. Nonostante l'assenza di una espressa disposizione che lo prescriva, tale individuazione è, infatti, indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall'articolo 1136, commi 2, 3 e 4 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale costituito dalla quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 02 ottobre 2012
Condominio negli edifici - Rendiconto della gestione - Dovere dell'amministratore di inviare le copie della contabilità prima dell'assemblea - Esclusione.
L’art. 1130, ultimo comma, c.c., nello stabilire che l’amministratore, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione, non menziona a quali adempimenti debba attenersi prima di presentare il rendiconto all’assemblea. Egli non é quindi tenuto – ove il regolamento di condominio non lo disponga espressamente – ad inviare, prima della convocazione dell’assemblea, le copie della contabilità pertinente la sua gestione annuale, posto che non è possibile estendere in via analogica alla disciplina del condominio i principi che regolano il deposito dei bilanci delle società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 19 gennaio 2011
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) - Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Cassazione Sez. Un. Civili 31 gennaio 2006