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Codice-Civile

Art.1136                  Indice                   Art.1138

LIBRO TERZO - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici

Art. 1137
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea (1)


I. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
II. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
III. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria.
IV. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 15 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013. L'articolo sostituito disponeva:
"Art. 1137 (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea)
I. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
II. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
III. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. "



Deliberazione di assemblea condominiale – Domanda giudiziale di annullamento per mancata convocazione – Emendatio libelli e annullamento per intempestività – Consentita – Nuova assemblea con medesimo ordine del giorno della precedente non celebrata – Nuovo e tempestivo avviso di convocazione – Necessità
Proposta la domanda di annullamento della deliberazione di assemblea condominiale per mancata convocazione, l’attore può emendarla, a fronte della produzione in giudizio dell’avviso di convocazione, protestando l’intempestività della convocazione stessa, poiché la prima e la seconda doglianza hanno il medesimo tema d’indagine, costituito dalla contestazione della regolare costituzione dell’assemblea.

Qualora non venga celebrata un’assemblea in prima e in seconda convocazione e si decida di riaggiornarla col medesimo ordine del giorno, l’amministratore è comunque tenuto a riconvocare tempestivamente i condomini, sotto pena di annullabilità della deliberazione, non essendo prevista dalla legge una convocazione successiva alla seconda e dovendosi considerare la stessa alla stregua di una nuova assemblea che, di conseguenza, non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati. (Antonino Di Somma) (riproduzione riservata) Appello Napoli 04 marzo 2016



Condominio - Avviso di convocazione dell'assemblea - Mancata tempestiva comunicazione - Annullabilità - Conseguenze
La mancata tempestiva comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, bensì l’annullabilità della delibera condominiale, la quale è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, comma 3, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)Tribunale Torino 01 aprile 2014


Condominio - Delibera assembleare - Sostituzione della delibera impugnata ex articolo 2377 c.c. - Principio di carattere generale - Applicazione alle delibere condominiali - Cessazione della materia del contendere
La disposizione dell’art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, esprime un principio di carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la “cessazione della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 01 aprile 2014


Condominio - Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori - Disposizione di cui all'articolo 1124 c.c. - Applicazione alla installazione di un nuovo ascensore - Esclusione.
L’art. 1124 c.c., come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione delle scale e degli ascensori, e non anche all’installazione ex novo di un nuovo ascensore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)Tribunale Torino 28 agosto 2013


Condominio negli edifici - Delibera dell'assemblea dei condomini - Verbale - Validità - Presupposti - Indicazione dei nomi dei condomini assenti enti e di quelli dissenzienti - Necessità - Nullità.
Sono affette da nullità le delibere dell'assemblea dei condomini risultanti da verbale che non consenta la identificazione dei voti favorevoli e di quelli contrari. Ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono, infatti, essere individuati e riprodotti nel relativo verbale i nomi dei condomini assenzienti e dei dissenzienti nonché i valori delle rispettive quote millesimali. Nonostante l'assenza di una espressa disposizione che lo prescriva, tale individuazione è, infatti, indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall'articolo 1136, commi 2, 3 e 4 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale costituito dalla quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 02 ottobre 2012


Condominio – Alienazione in proprietà esclusiva – Delibera di quantificazione successiva – Responsabilità del venditore per i debiti condominiali – Sussistenza.

Condominio – Rendicontazione e ripartizioni di costi – Approvazione dell’assemblea condominiale – Definitività.
In caso di alienazione del bene in proprietà esclusiva, il venditore risponderà dei debiti condominiali derivanti da attività gestoria espletata in costanza di tale titolarità dominicale, se la delibera assembleare che ne opera quantificazione e ripartizione interviene in una fase cronologicamente successiva al momento in cui il servizio comune ovvero l’intervento comune viene, rispettivamente, usufruito o realizzzato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Dal combinato disposto degli artt. 1130 ult. comma, 1135 n. 3 e 1137 ult. comma, discende che, ove il rendiconto e la ripartizione delle spese predisposti dall'amministratore siano stati validamente approvati dall'assemblea, organo deliberativo del condominio, essi divengono operativi qualora non siano stati impugnati dal condomino dissenziente, il quale può contestare il conto per errore o per altri motivi, solo perseguendo l'annullamento della delibera di approvazione, che dovrà impugnare entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 1137 c.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 25 luglio 2011



Condominio negli edifici – Delibere nulle ed annullabili – Distinzione.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi “nulle” le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi “annullabili” le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. (edc) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 20 aprile 2009


Condominio – Impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 cod. civ. – Istanza di sospensione – Natura cautelare della domanda – Sussistenza.
Ha natura cautelare la domanda di sospensione della delibera assembleare fatta oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Pavia 03 ottobre 2008


Condominio negli edifici – Impugnazione di delibera assembleare – Sostituzione della delibera impugnata con altra delibera – Applicazione della disciplina in tema di società per azioni – Natura generale del principio – Cessazione della materia del contendere.
La disposizione dell’art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra conforme alla legge o all’atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la “cessazione della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 19 giugno 2008


Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) - Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Rilevanza - Esclusione.
La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Cassazione Sez. Un. Civili 31 gennaio 2006

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